Per le attività economiche che si trovano a dover smaltire rifiuti, è bene essere informati che la normativa italiana prevede una precisa classificazione dei rifiuti, a partire dalla seguente definizione generale: «“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi» (Art. 183, comma 1, lett. a), D.Lgs. 152/2006).

Così come stabilito dall’art. 184, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, «La corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore […]», prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

L’art. 183, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006 definisce così il “produttore di rifiuti”: «[…] il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)».

La corretta classificazione dei rifiuti è di fondamentale importanza in quanto costituisce premessa necessaria alla corretta gestione degli stessi, evitando di incorrere in violazioni che comportano
sanzioni amministrative e/o penali rilevanti.

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